Il SINDACO è la figura istituzionale e l’autorità che ha competenza e responsabilità per quanto accade sul territorio che metta a rischio la SALUTE PUBBLICA, perché ne risponde anche penalmente se non fa il necessario per garantirla, proteggendo i cittadini da fenomeni su cui egli può e DEVE intervenire.

Pertanto, più che allertare tutte le Forze dell’Ordine, è sufficiente andare dal sindaco, che ha la facoltà e il DOVERE di:

– A) emettere un’ordinanza di sospensione di qualsiasi attività che possa mettere a rischio la salute pubblica, interrompendola immediatamente, sia che essa sia un’attività locale o svolta altrove ma che comunque riguardi e coinvolga il territorio comunale e i cittadini di sua competenza, anche se vi è solo il sospetto che possa essere un potenziale pericolo, o anche solo in assenza di prove verificabili che non lo sia. Ciò è possibile in applicazione del principio di prudenza.

– B) chiedere a tutte le Forze dell’Ordine competenti che facciano rispettare l’ordinanza, nonché indagare raccogliendo prove da sottoporre ad esperti.

– C) istituire una commissione di esperti per verificare l’esistenza di pericolo e con quale entità e modalità si possa verificare, oppure, chiedere a istituzioni specialistiche (in ricerca medica, scientifica, biologica, geologica, ecc.) di istituire una commissione, sotto la sua supervisione.

Per ottenere ciò, il cittadino o i cittadini che vogliono spiegazioni su specifiche attività che temono possano essere rischiose per la salute pubblica hanno uno strumento estremamente efficace: una DENUNCIA-QUERELA che intima al sindaco di agire immediatamente e accertare se vi è un pericolo.

Si tratta di una denuncia con rilevanza ed efficacia penale. Perciò, il sindaco che non agisca appropriatamente, qualora dopo si verifichi una conseguenza a danno di uno o più cittadini, ne risponde personalmente e penalmente.

ATTENZIONE: Questo non significa che tale denuncia sia per forza fatta “contro” il sindaco.

Al contrario: la denuncia può essere addirittura concordata con il sindaco, per metterlo in condizione di agire anche se i suoi eventuali capi politici o altre istituzioni superiori gli chiedano di non farlo.

Infatti, a seguito di una denuncia formale, il sindaco può rispondere loro: «Caro segretario politico del partito/ministro, ecc., ci vieni tu, al posto mio, a farti arrestare per omissione di atti dovuti?! Perciò, io devo agire, checché tu ne dica!».  

Pertanto, se si ha un buon rapporto con il proprio sindaco, si va lui e gli si dice: «Caro sindaco, noi facciamo la denuncia in modo che tu possa agire anche se dall’alto cercheranno di fermarti. Perciò, ti liberiamo le mani da ogni tentativo di ingerenza».

Se abbastanza esperti in materia, alcuni bravi sindaci sono essi stessi che chiedono ai propri cittadini di presentare una denuncia formalmente, perché già sanno che qualcuno dall’alto potrebbe tentare di fermarlo e la denuncia, concordata con i suoi concittadini, lo mette al riparo da superiori invadenti e gli consente di agire, anche se evidentemente calpesta i piedi a “grossi interessi”.

Quindi, si tenga presente che GLI STRUMENTI CI SONO E BASTA IMPARARE A USARLI.

Peraltro, ciò è applicabile a tutti i casi verificatisi in questi ultimi anni e che sono ancora attualmente potenziali fonti di pericolo per la salute pubblica, per la salute dei cittadini:

Onde da ripetitori 5G: deve essere dimostrato scientificamente e con esperti di fiducia che le onde emesse da tali antenne non siano pericolose.

ulteriore vaccinazione obbligatoria: ci sono sempre più prove che sono, al contrario, la causa dell’incredibile numero di decessi e malattie di varia gravità che hanno rovinato la vita di persone di ogni età.

eventuale obbligo di indossare mascherine e tamponi: le verifiche scientifiche attestano che le mascherine non proteggono affatto e sono addirittura fonte di danni per cattiva respirazione. I tamponi non sono un test attendibile, come dimostrato scientificamente. Perciò, costituiscono in mezzo invasivo che ha perfino una buona dose di rischi di lesioni, potenzialmente anche gravi.

scie chimiche: invece di secretare tutto con il segreto di stato o militare, *deve essere dimostrato*, con documentazioni scientifiche verificabili, *che non creano alcun danno alla salute*, o alle coltivazioni, o alle altre specie animali. Fino ad allora, non sono utilizzabili.

ingredienti o componenti sospetti nei cibi o nell’acqua: anche in questo caso, basta una denuncia che sollevi il caso per interromperne la vendita o l’uso e un’immediata verifica,

potenziali pericoli da dissesto geologico, con pericoli per l’integrità fisica e per la vita dei cittadini,

– ecc., ecc., ecc.. Qualunque cosa che possa mettere a rischio la salute e la vita delle persone.

UN’ULTIMA NOTA FONDAMENTALE

Non si sottovaluti che presentare denunce su basi palesemente infondate può portare ad una denuncia dell’autore/degli autori per PROCURATO ALLARME, reato alquanto grave. Pertanto, è sempre consigliabile appurare la fondatezza dei sospetti sollevati, quantomeno avendo un qualche indizio che provi che c’è una motivazione seria per la salute pubblica. In tal senso, è SEMPRE consigliabile VERIFICARE LE FONTI, se sono attendibili e quale prove abbiano.

Fonti

Si consulti in merito il TUEL (Testo Unico sugli Enti Locali: D. Lgs. n. 267del 18 agosto 2000), agli art. 50 e 54 (competenze e modalità) e 52 (sfiducia).
Il primo cittadino, infine, in qualità di rappresentante della comunità locale potrà emanare provvedimenti urgenti al verificarsi di situazioni di particolare gravità che interessano l’igiene e la sanità pubblica.

In merito, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6168 del  13 ottobre 2003, ha specificato che per l’adozione dei c.d. provvedimenti contingibili e urgenti – ai sensi dell’art. 38 della l. 142 del 1990 – deve sussistere un pericolo concreto di danno imminente tale da non permettere il differimento dell’intervento in altra data nonché l’oggettiva impossibilità dell’ente a provvedere all’urgenza con i mezzi ordinari previsti dal nostro ordinamento.

L’emanazione dell’ordinanza richiede, pertanto, la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave e imminente per l’incolumità pubblica non contrastabile con gli strumenti di amministrazione ordinaria.

Infine, va citata la sentenza del Consiglio di Stato n. 784 del 02.11.2019 , che ha confermato il diritto del singolo alla salute.

Crediti

Con la preziosa collaborazione dell’Avv. Piergiorgio Rocco Maria Del Duca e del Dr. Francesco Caracciolo, che probabilmente saranno tra i docenti su POLIS ETICA dal prossimo anno accademico.

Ci auguriamo che quanto sopra vi possa essere utile.

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POLIS ETICA
Scuola Popolare di Educazione Civica e Politica per Cittadini

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